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Soprintendenza archivistica e bibliografica dell'Umbria

Donazione di archivi privati

I proprietari di archivi e singoli documenti dichiarati di interesse culturale possono farne donazione all’Amministrazione archivistica.

Per tale atto il proponente deve trasmettere all’Archivio di Stato beneficiario una nota nella quale manifesti la volontà della donazione, riporti le proprie generalità e codice fiscale e dichiari la piena proprietà e libera disponibilità del bene e il suo valore economico, affermando inoltre che è conscio delle conseguenze che possono derivargli in caso di dichiarazioni non veritiere (artt. 75- 76 del d.p.r. n. 445/2000). La nota deve essere sottoscritta, corredata da copia di documento di identificazione e accompagnata dall’elenco della documentazione. Se la donazione non è di modico valore (inteso intorno ai 10.000,00 euro), deve essere inviata anche una dichiarazione di consenso alla donazione da parte di eventuali eredi.

Il proprietario riceve notifica del provvedimento autorizzativo da parte della Direzione Generale Archivi. Successivamente viene stipulato un contratto con la forma dell’atto pubblico, che viene poi trasmesso alla medesima Direzione Generale Archivi. La registrazione dell’atto pubblico è gratuita, ai sensi del d.lgs. n. 346/1990 (artt. 3 e 55). Se il valore dell’archivio è modico, è sufficiente un atto formale del direttore dell’Archivio di Stato di accettazione della donazione.

                                                                        
Normativa di riferimento: D.p.r. n. 445/2000, artt. 75 e 76; d.lgs. n. 346/1990, artt. 3 e 55

Termini previsti: Procedura ordinaria: 90 gg. - Casi di modico valore: 55 gg.



Ultimo aggiornamento: 09/09/2024