Lo spostamento, anche temporaneo, degli archivi storici e di deposito è soggetto ad autorizzazione della Soprintendenza, ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 (art. 21, c. 1, lettera b). Anche il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi di privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale, sia che comporti o non comporti uno spostamento, è soggetto ad autorizzazione della Soprintendenza ai sensi del medesimo d.lgs. (art. 21, c. 1, lettera e).
La disposizione si applica anche:
• all'affidamento a terzi dell'archivio (outsourcing) ( art. 21, c. 1, lettera e)
• al trasferimento di archivi informatici ad altri soggetti giuridici, nell'ottica della conservazione permanente sia del documento sia del contesto archivistico.
Lo spostamento degli archivi correnti non è soggetto ad autorizzazione, ma deve essere comunicato alla Soprintendenza per consentirle la funzione di vigilanza.
Quando lo spostamento avviene in seguito al trasferimento di dimora o di sede del detentore dell'archivio deve essere denunciato preventivamente alla Soprintendenza e il Soprintendente può prescrivere misure conservative a tutela del bene (art. 21, c. 2).
Riferimenti normativi: d.lgs. n. 42/2004, art. 21.
Termini previsti:
Trasferimento di complessi organici di documentazione di archivi vigilati: 60 gg.
Spostamento di archivi vigilati, in conseguenza del trasferimento di sede o di dimora del detentore: 180 gg.