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Soprintendenza archivistica e bibliografica dell'Umbria

Restauro e digitalizzazione

I proprietari, possessori o detentori di archivi e singoli documenti  di interesse culturale, siano essi pubblici o privati, hanno l’obbligo di garantirne la sicurezza e la conservazione in modo permanente, ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 (art. 30).

Nel caso gli archivi o i singoli documenti siano danneggiati o deteriorati, si può rendere necessario procedere ad un intervento di restauro conservativo, che deve avvenire sulla base di un progetto dettagliato delle singole operazioni da effettuare, che sia completo di tutti i dati ed elaborati tecnico-scientifici necessari e compilato da personale con specifiche competenze.

Il progetto così redatto deve essere presentato alla Soprintendenza per l’autorizzazione ai sensi dell’art. 21; in sede di autorizzazione, il Soprintendente si pronuncia, a richiesta dell'interessato, sull'ammissibilità dell'intervento ai contributi statali previsti dagli artt. 35 e 37 e certifica eventualmente il carattere necessario dell'intervento stesso ai fini della concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla legge (art. 31).

Il restauro deve essere svolto da personale in possesso dei requisiti tecnici e professionali richiesti che, una volta completate le attività, deve redigere una relazione su ogni singolo pezzo restaurato, da sottoporre alla Soprintendenza.

A fine conservativo, singoli documenti, specifiche serie o interi fondi possono essere sottoposti ad interventi di digitalizzazione che, come nel caso del restauro, devono avvenire su presentazione di un progetto che abbia le caratteristiche sopra indicate, da presentare alla Soprintendenza per l’autorizzazione ai sensi dell’art. 21 (art. 31).

Anche la digitalizzazione deve essere svolta da personale in possesso dei requisiti tecnici e professionali per realizzarla e rispettare gli specifici standard indicati dalla Soprintendenza.

Per gli interventi su beni culturali pubblici da eseguirsi da parte di amministrazioni dello Stato, delle regioni, di altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico, l'autorizzazione necessaria ai sensi dell'art. 21 può essere espressa nell'ambito di accordi tra il Ministero ed il soggetto pubblico interessato (art. 24).

Riferimenti normativi: d.lgs. n. 42/2004, artt. 21, 24, 30-31, 35, 37



Ultimo aggiornamento: 09/09/2024